IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305; Vista la deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna n. 22/64 in data 16 maggio 1989 a seguito della quale e' stata presentata istanza per la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del territorio del Sulcis-Iglesiente, costituito dai comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data 30 novembre 1990, con la quale il territorio del Sulcis-Iglesiente e' stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305; Considerato che, con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' stato richiesto al Ministero dell'ambiente di predisporre, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna e con gli altri enti locali, il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente che, previa ricognizione dello stato di inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, nonche' delle relative fonti inquinanti, definisca la tipologia, la fattibilita' ed i costi degli interventi di risanamento; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1991, con il quale e' stata nominata la commissione Stato-regione-enti locali, prevista dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, con compiti di coordinamento delle attivita' relative al risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993 di approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente che rinvia ad un successivo decreto, sulla base di specifici approfondimenti svolti dal Ministero dell'ambiente, la fissazione degli indirizzi per lo sviluppo congiunto minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente; Vista la deliberazione CIPI dell'11 ottobre 1984, che approva lo studio di fattibilita' per la realizzazione delle miniere carbonifere del Sulcis; Vista la legge del 27 giugno 1985, n. 351, che dispone il finanziamento del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, affidato alla Carbosulcis S.p.a. del gruppo ENI; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1990, che autorizza i lavori di ristrutturazione della centrale Sulcis; Vista la deliberazione CIPE del 26 luglio 1990 che prevede la realizzazione nell'area del Sulcis di un impianto di gassificazione; Considerato che in data 14 gennaio 1993 l'ENEL ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'aggiornamento dei propri programmi pluriennali che prevede un diverso assetto della centrale Sulcis rispetto a quanto autorizzato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1990; Esaminate le conclusioni della commissione costituita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto del 17 giugno 1993; Esaminati gli studi predisposti dal Ministero dell'ambiente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993; Considerata l'opportunita' che lo sfruttamento delle miniere carbonifere del Sulcis sia integrato in unico ciclo produttivo con la produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi con tale carbone e mediante tecnologie di gassificazione; Considerata l'opportunita' di un sostegno pubblico per l'utilizzo del carbone Sulcis a copertura degli extra costi, diretti ed indiretti, ad esso connessi; Considerata l'opportunita' che, anche alla luce dei contenuti della legge 27 giugno 1985, n. 351, il carbone Sulcis sottoposto a processo di gassificazione e destinato alla produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi in impianti a ciclo combinato sia da considerarsi fonte di energia assimilabile alle fonti rinnovabili, ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 di approvazione della convenzione- tipo prevista dall'art. 22 della legge 8 gennaio 1991, n. 9; Considerato che un sostegno finanziario pubblico puo' essere erogato, in accordo alle prescrizioni della Comunita' economica europea, solo in un regime di concorrenza; Considerato che l'attuazione di quanto necessario per lo sfruttamento del carbone Sulcis richiede un'azione concertata dello Stato, della regione autonoma della Sardegna e degli enti locali interessati; Considerato che l'IMI - Istituto mobiliare italiano, possiede specifiche competenze per la valutazione delle imprese e dei progetti di investimento; Sentita la commissione Stato-regioni-enti locali, che ha approvato, alla riunione del 1 ottobre 1993, gli studi predisposti dal Ministero dell'ambiente; Vista la delibera del 9 novembre 1993 della giunta regionale della regione autonoma della Sardegna; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142; Viste le leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10; Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406; Viste le direttive CEE n. 90/531 e n. 93/38 relative alle procedure di appalto degli enti erogatori di energia; Considerato che in tali direttive n. 90/531 e n. 93/38 non trova specifica regolamentazione l'istituto della concessione; Vista la deliberazione CIPI 21 aprile 1993; Vista la deliberazione del consiglio della regione autonoma della Sardegna del 9 settembre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 1993, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: Art. 1. Sviluppo minerario energetico con carbone Sulcis 1. Ai fini dello sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis verra' affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, con le procedure del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione, secondo i contenuti fissati in allegato A, nel rispetto dei valori massimi di emissione in atmosfera specificati nella tabella A1 e con l'idonea destinazione dei residui solidi prodotti. 2. Al concessionario e' assicurato l'acquisto dell'energia elettrica prodotta ai prezzi indicati in allegato B, nonche' le agevolazioni finanziarie di cui commi 2 e 3 dell'art. 8. 3. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 non possano essere concesse, in tutto o in parte, entro un anno dall'affidamento della concessione di cui al comma 1, con il vincolo di erogazione entro il completamento degli impianti, la regione autonoma della Sardegna garantira' un contributo di pari ammontare.